Quando l’Italia fermò gli antiquari

Quando lo Stato cominciò a chiudere le porte al mercato antiquario.
Per gran parte della carriera di Stefano Bardini il commercio internazionale delle opere d’arte si mosse in uno spazio normativo molto più favorevole ai mercanti rispetto a quello attuale. Non significa che prima del Novecento non esistessero norme di tutela: gli Stati italiani preunitari avevano sviluppato disposizioni proprie e, dopo l’Unità, furono fatti diversi tentativi per costruire una legislazione nazionale. Il problema era arrivare a un sistema organico capace di limitare realmente vendita ed esportazione delle opere appartenenti a privati. Una difficoltà politica non secondaria riguardava proprio il rapporto fra diritto di proprietà e interesse pubblico alla conservazione del patrimonio (PDF).
Un primo passaggio importante arrivò con la legge 12 giugno 1902, n. 185, conosciuta come legge Nasi. La norma prevedeva elenchi di monumenti e oggetti d’arte o d’antichità sui quali potevano gravare limitazioni alla vendita e all’esportazione. Il sistema mostrò però presto i propri limiti: la tutela dipendeva in misura considerevole dall’individuazione preventiva dei beni e diversi aspetti della circolazione continuarono a risultare difficili da controllare.
Fu la legge 20 giugno 1909, n. 364, la cosiddetta legge Rosadi, a introdurre una disciplina molto più incisiva. La protezione venne estesa alle cose mobili e immobili di interesse storico, archeologico o artistico; per i beni privati acquistò importanza lo strumento della notifica, mentre allo Stato venivano riconosciuti maggiori poteri, compreso il diritto di prelazione in caso di vendita. Anche il controllo sull’esportazione divenne parte integrante di una macchina di tutela molto più strutturata.
Prendiamo un esempio di un collezionista molto famoso Stefano Bardini. Per lui tutto questo non rappresentava una discussione astratta. Colpiva direttamente il modello economico sul quale aveva costruito la propria fortuna. Il suo successo dipendeva dalla possibilità di acquistare opere in Italia, restaurarle o ricomporle, proporle a clienti stranieri e trasferirle verso le grandi collezioni europee e americane. Più lo Stato acquisiva il potere di dichiarare un'opera di interesse pubblico, impedirne l'esportazione o intervenire sulla vendita, più quello spazio commerciale si restringeva.
La documentazione conservata nell’Archivio Bardini è particolarmente eloquente. In una pubblicazione del Ministero della Cultura dedicata al centenario della legislazione di tutela, Mario Scalini ricorda che diversi fascicoli conservano traccia della dura battaglia legale condotta da Bardini contro l'introduzione della nuova legislazione. Lo stesso studio individua proprio nella massiccia fuoriuscita di opere verso Stati Uniti, Inghilterra e Francia una delle ragioni che convinsero lo Stato della necessità di norme più severe. Bardini viene presentato come una figura centrale di quel mercato internazionale che la nuova legislazione cercava progressivamente di regolamentare.
Non fu neppure una battaglia esclusivamente personale. Studi recenti ricordano una campagna politica organizzata dagli antiquari Stefano Bardini e Attilio Simonetti contro la legge del 1902, in particolare contro i vincoli all’esportazione e il progetto di catalogare le opere sottoposte a tutela.
Qui emerge forse il paradosso più interessante della sua storia. Bardini contribuì con enorme efficacia a far conoscere e desiderare l’arte italiana nel mondo; ma proprio il successo di mercanti come lui rese evidente quanto rapidamente quello stesso patrimonio potesse lasciare il Paese. Una pubblicazione ministeriale arriva a osservare che la dispersione favorita dal mercato antiquario contribuì indirettamente a creare la consapevolezza politica dalla quale nacque una tutela più severa.
In altre parole, Bardini fu contemporaneamente protagonista del problema e, involontariamente, uno dei motivi per cui lo Stato cercò una soluzione.

Fonti e bibliografia

  • Legge 12 giugno 1902, n. 185, Portante disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti ed oggetti aventi pregio d’arte o di antichità, Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, n. 149, 27 giugno 1902.
  • Legge 20 giugno 1909, n. 364, Che stabilisce e fissa norme per l’inalienabilità delle antichità e delle belle arti, Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, n. 150, 28 giugno 1909.
  • Mario Scalini, “A cento anni dalla prima legge di tutela”, in Patrizia Farinelli, Paola Monari (a cura di), Dalle “cose di interesse” ai “beni culturali”. Ricerche e dibattiti negli uffici MiBAC dell’Emilia-Romagna, Bologna, Minerva Edizioni, 2012, pp. 43-50.
  • Margherita Bencivenni, Riccardo Dalla Negra, Paola Grifoni, Monumenti e istituzioni. Parte II: Il decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia, 1880-1915, Firenze, Alinea, 1992.
  • Amedeo Benedetti, “S’è uccisa la gallina dalle uova d’oro!”. La campagna anti-tutela artistica nel periodo 1880-1910, in Intersezioni. Rivista di storia delle idee, XXX, n. 3, dicembre 2010, pp. 465-471.
  • Anita Fiderer Moskowitz, Stefano Bardini “Principe degli Antiquari”. Prolegomenon to a Biography, Firenze, Centro Di, 2015.
  • Luca Ciancabilla, Cristiano Giometti (a cura di), Stefano Bardini “estrattista”. Affreschi staccati nell’Italia Unita fra antiquariato, collezionismo e musei, Pisa, Edizioni ETS, 2019.
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