Bando dell'armi proibite

BANDO DELL'ARMI PROIBITE DA TENERSI IN FIRENZE 
E DENTRO LE OTTO MIGLIA

 

Publicato il dì 10 Gennaio 1547 in Firenze appresso Cristofano Marescotti

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore, il Signor Duca di Fiorenza, et per sua Eccellentia Illustrissima Li Spettabili Signori Otto di Guardia, et Balia della Città di Fiorenza.
Considerando che sono più anni passati che per pubblico bando del loro offitio fu espressamente prohibito a qualunche persona il tenere in segreto, o in palese alcune generatione d'arme della sorte, e come si sotto si dirà in alcun luogo, così della città di Fiorenza, come di fuori appresso alla detta a miglia otto sotto quelle pene, che in esso bando ultimamente mandato ne fu disposto, et ordinato. 
Et considerando che per la lunghezza del tempo di detto bando e potrebbe occorrere che alcuni, o oblivione, o per ignoranza, o per espressa malignità, o in malitia ne havessino, o ritenessimo in le loro casa, o altri luoghi in detta città, o intrea il termine prohibito predetto, et considerando quanti scandali, et disordini giornalmente si veggono per conto di tali arme resultare, et desiderando con ogni remedio opportuno a tale inconveniente provedere, et che l'avvenire non se ne tenga in alcun luogo, come di sotto si dirà, acciò che in detta città, et dominio di S. E. I. si come per il passato si è fatto, così per l'advenire si viva quietamente, et civilmente, et volendo ancora far benefizie, et gratia a tutti quelli, che per qualsivoglia causa ne avessino, o tenessino in ascoso, o in palese insino a questo infrascritto dì.
Però fanno publicamente bandire, et notificare a qualunche persona di qualunche istato grado qualità, preminentia, o conditione si sia così ecclesiastica, come secolare, et così maschi come femmine, che havessi, o tenessi in luogo alcuno della detta città di Fiorenza, o appresso a quella a miglia otto circumcirca alcuna sorte d'arme tanto da offendere, quatto da difendere delle infrascritte sorti cioè, archibugi, scoppi, masti, code, picche, partigiane, spiedi, ronche, alabarde, o vero giannette, spuntoni, zagaglie, spade a due mani, giachi, maniche, o guanti di maglia, mezzeteste, o segrete, corsaletti, corazze giubboni di piastre, polvere, polvere d'achibusi, mazze ferrate, baleste, o archi soriani e altre qualunche simili arme inhastate debba quelle, et ciascuna di esse notificare, et portare al loro offitio in fra otto giorni dal dì della pubblicazione del presente bando sotto pena di bando del capo, et confiscatione di tutti i sua beni, notificando a ciascuno che havessi alcune delle pronominate armi ne luoghi predetti che infra detto tempo di detti otto giorni sarà venuto al detto loro offizio a notificarle, et rivederle portandole come di sopra gli sarà liberamente perdonato, et per da hora gli si perdona ogni pena, et pregiuditio, in che fussi incorso per la detentione delle armi predette non obstante e bandi predetti, et chi non verrà in detto tempo a notificarle, o per avvenire ne terrà in detta città appresso a quella miglia otto circumcirca in luogo alcuno come di sopra cadrà in detta pena, et bando del capo, et confiscatione di tutti i sua beni, et se ne farà diligente ricerca, et di chi sarà trovato in colpa non si accetterà scusa nessuna, et il notificatore secreto, o palese guadagnerà il quarto dela pena pecuniaria, et saragli tenuto segreto.
Non s'intendono però la presente proibitione per i famigliari e servitori di S. E. I. ne per li soldati stipendiati da quella.


"AIl'illustrissimo ed Eccellentissimo Signore, il Signor Duca di Fiorenza, e per sua Eccellenza Illustrissima ai Rispettabili Signori Otto di Guardia e Balia della Città di Fiorenza.

Poiché è trascorso un considerevole periodo di tempo da quando, per mezzo di un pubblico proclama da parte del vostro ufficio, fu espressamente vietato a qualsiasi individuo detenere segretamente o apertamente qualsiasi tipo di armamento, come verrà specificato di seguito, sia all'interno della città di Fiorenza che a otto miglia di distanza da essa, sotto le pene stabilite nel suddetto proclama. E considerando che, a causa della lunghezza del tempo trascorso dalla promulgazione di tale proclama, potrebbe accadere che alcune persone, per dimenticanza, ignoranza, malizia esplicita o malizia deliberata, abbiano mantenuto tali armi nelle loro case o altrove nella città durante il periodo di divieto menzionato. Considerando anche quante discordie e disordini quotidiani derivano da tali armi e desiderando porre rimedio a tale inconveniente con ogni mezzo appropriato, affinché nella città e nel dominio di Sua Eccellenza Illustrissima, come nel passato, così anche in futuro si possa vivere in tranquillità e civiltà, e desiderando anche concedere benefici e favori a tutti coloro che potrebbero averle o detenerle nascoste o pubbliche fino alla data qui sotto indicata.

Pertanto, facciamo pubblicamente annunciare e notificare a chiunque, indipendentemente dal suo stato, grado, qualifica, preminenza o condizione, sia essa ecclesiastica o secolare, e sia essa maschio o femmina, che abbia o detenga in qualsiasi luogo della città di Fiorenza o nelle vicinanze a otto miglia da essa, qualsiasi tipo di arma, sia per l'offesa che per la difesa, delle seguenti categorie: archibugi, archibugi a ruota, picche, pugnali, scuri, alabarde, partigiane, spade, spadini, spadoni, mazze ferrate, mazze, lance, scudi, corazze, armature, giubboni di metallo, polvere da sparo, polvere da archibugio, balestre, archi soriani e qualsiasi altra arma simile e non invertita. Ognuno deve notificare e consegnare tali armi al nostro ufficio entro otto giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a pena di confisca di tutti i suoi beni e del divieto di rimanere nel territorio. Notifichiamo a chiunque abbia tali armi nei luoghi sopra menzionati che, se entro i suddetti otto giorni verranno al nostro ufficio per notificarle e consegnarle come specificato sopra, saranno perdonati e verrà loro concesso il perdono per qualsiasi sanzione o pregiudizio derivante dalla detenzione delle armi sopra menzionate, nonostante il proclama precedentemente menzionato. Chi non si presenterà entro il suddetto periodo di otto giorni per notificare e consegnare le armi, o chi in futuro le terrà nella città o nelle vicinanze a otto miglia da essa, come sopra specificato, sarà soggetto alla pena di confisca dei beni e al divieto di rimanere nel territorio. Sarà condotta un'attenta indagine, e a chiunque verrà trovato colpevole non saranno accettate scuse. Il notificatore segreto o aperto riceverà un quarto della pena pecuniaria e il suo nome sarà mantenuto segreto.

Si fa notare che questa proibizione non si applica ai famigliari e ai servitori di Sua Eccellenza Illustrissima, né ai soldati stipendiati da essa".

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